Caratteristiche
Perché un ente possa essere definito come Onlus, è necessario che:
- svolga la sua attività in determinati settori (assistenza sociale e socio-sanitaria, assistenza sanitaria, beneficenza, istruzione, formazione, sport dilettantistico, tutela, promozione e valorizzazione delle cose d’interesse artistico e storico, tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente, sviluppo della cultura e dell’arte, tutela dei diritti civili, ricerca scientifica);
- non svolga attività diverse prima indicate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse;
- persegua esclusivamente finalità di solidarietà sociale.
Quest'ultima è definita dal fatto che la cessione di beni o la prestazione di servizi operata dall’Onlus sia diretta ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, in altre parole a favore di componenti collettività estere, limitatamente agli aiuti umanitari.
L'altro elemento caratterizzante è quello dell'assenza di scopo di lucro. Trattandosi di attività che possono produrre un vantaggio economico per l'ente, l'assenza di lucro deve discendere da:
- divieto di distribuire utili e avanzi di gestione, anche in modo indiretto;
- obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre Onlus o a fini di pubblica utilità.
Per la verifica della sussistenza di tali obblighi, le Onlus sono tenute a redigere il bilancio o il rendiconto annuale. Sono anche indicate le modalità con cui devono essere redatte le scritture contabili, sia in relazione all'attività complessivamente svolta, sia con particolare riferimento alle attività direttamente connesse a quella istituzionale.
